1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «Convenzione»: la Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all'Aja il 14 maggio 1954, resa esecutiva con legge 7 febbraio 1958, n. 279;
b) «Protocollo»: il II Protocollo per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmato all'Aja il 26 marzo 1999, di cui la presente legge autorizza la ratifica;
c) «illecitamente»: in violazione del diritto nazionale del territorio occupato o del diritto internazionale;
d) «beni culturali»: i beni culturali di cui all'articolo 1 della Convenzione, ovunque essi si trovino;
e) «protezione rafforzata»: il sistema di protezione stabilito dagli articoli 10 e 11 del Protocollo.